“La parità di genere è un principio fondamentale dell’Unione europea, ma non ancora una realtà”. Questa affermazione è stata fatta da von der Leyen nel marzo 2020 durante la presentazione della strategia per la parità di genere per il periodo 2020-25. Lei, la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione europea, ha anche personalmente a cuore questa tematica. La maggior parte delle donne non vuole le quote rosa, ma avere pari opportunità di accesso a ruoli e compiti in azienda e, soprattutto, vedersi garantita, a parità di anzianità con i colleghi maschi, la stessa retribuzione.
La parità di genere in Italia ha ricevuto supporto e quadro di riferimento tramite norme mirate. Nell’agosto 2011 con la legge Golfo-Mosca sono state imposte quote di genere nei Consigli di Amministrazione e collegi sindacali delle società quotate in Italia. Tale norma era stata prevista per 10 anni, ma la sua durata è stata estesa temporalmente a partire dal gennaio 2020 (con la legge di Bilancio 160/2019) con la Prassi di Riferimento 125/2022[1].
Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale (152) del 1 luglio 2022, il decreto 29 aprile 2022. Esso ha definito che i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere per le imprese sono quelli di cui alla Prassi di Riferimento 125/2022, pubblicata il 16 marzo 2022. Nel testo si legge che per l’anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50mila euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi, alle imprese private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione sulla parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento come requisiti necessari e premiali la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e di donne. Le misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che: utilizzi o si impegni a usare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti; abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i princìpi della parità di genere e adottato specifiche misure a tal fine, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi in questione – commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo o alle prestazioni del contratto – o l’esclusione dalla gara.
